Descrizione
L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 7 maggio p.v., in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’interno.
L’opzione potrà pervenire al comune per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato. Al fine di facilitare, comunque, la presentazione delle opzioni da parte dei suddetti elettori temporaneamente all’estero, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità che si inserisca nell’home page del proprio sito un indirizzo di posta elettronica non certificata (da monitorare poi
con particolare attenzione), utile ai fini della trasmissione delle domande stesse.
Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La prescrizione di un’espressa dichiarazione da parte degli elettori è riconducibile all’esigenza di avere formale notizia della presenza temporanea all’estero degli interessati in possesso dei prescritti requisiti, nonché di acquisire nel contempo i dati necessari per la successiva formazione dell’elenco degli elettori con l’aggiornato indirizzo postale temporaneo all’estero, previa necessaria cancellazione, da parte dei comuni, dei rispettivi nominativi dalle liste sezionali in uso per il corrente referendum (o previa apposita annotazione: ad. es. con la dizione “vota all’estero”). Peraltro, con riferimento al presupposto temporale della presenza dell’elettore all’estero per un
periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale circostanza, ed anche se l’interessato non si trovi all’estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione. Ciò, al fine di tutelare il diritto di elettorato attivo, garantendo comunque la corretta organizzazione e la regolarità del procedimento elettorale. Al fine di permetterne la necessaria diffusione a vista con ogni mezzo ritenuto idoneo (tra cui, in ogni caso, il sito internet di ogni comune), viene allegato alla presente l’apposito modello di opzione, che potrebbe essere utilizzato dai suddetti elettori temporaneamente residenti all’estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza. Tale modello – in formato PDF editabile con alcuni campi resi obbligatori – è formulato in modo da poter essere utilizzato da tutti i temporanei all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 4-bis. Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis. Il comune, appena ricevuta l’opzione, trasmetterà immediatamente alla Direzione centrale per i servizi elettorali, mediante l’apposita procedura informatica – entro e non oltre il medesimo giorno entro cui devono arrivare le opzioni stesse e cioè entro il 7 maggio p.v. – le generalità e l’indirizzo all’estero dell’elettore, con le modalità indicate nel manuale di utilizzo disponibile (all’indirizzo https://daitweb.interno.gov.it, nell’applicazione “Elettori Estero” - sezione “Documentazione”) per gli incaricati dei comuni che siano stati autorizzati al trattamento dei dati in questione.
In tale applicazione “Elettori Estero”, alla voce di menu “Referendum”, è inserita la funzione “Temporanei Referendum” che permette l’acquisizione e la gestione delle posizioni relative ai seguenti elettori che hanno presentato domanda:
• temporaneamente residenti all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche;
• personale di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 4-bis della citata legge n. 459/01;
• familiari conviventi degli elettori di cui sopra.
Per eventuali problemi di natura amministrativa o in fase di autenticazione, gli incaricati comunali dovranno rivolgersi ai responsabili delle utenze presso questa Prefettura-UTG. Invece, per eventuali informazioni di natura tecnica, i comuni potranno contattare il SIECC (Servizi Informatici Elettorali, Contabilità e Contratti) di questa Direzione Centrale esclusivamente all’indirizzo e-mail sie.elettoriestero@interno.it. Si rappresenta che il suddetto termine del trentaduesimo giorno per le trasmissioni delle generalità degli elettori richiedenti dovrà essere rigorosamente osservato dai comuni, in quanto al relativo adempimento si correlano una serie di successivi passaggi procedurali aventi termini ristrettissimi: in particolare, il Ministero dell’interno dovrà, a sua volta, comunicare immediatamente l’elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per consentirne l’immediato invio del plico per l’esercizio del voto per corrispondenza. Pertanto, poiché le comunicazioni dei comuni costituiscono presupposto essenziale per la formazione dell’elenco degli aventi diritto al voto per corrispondenza, si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. ai fini della puntuale e tempestiva attuazione dei prescritti adempimenti, atteso che tale adempimento risulta fondamentale per garantire il diritto al voto costituzionalmente tutelato. Tali comunicazioni, attesa l’estrema ristrettezza dei tempi, dovranno tassativamente pervenire con la procedura informatica di cui trattasi; pertanto, come in passato, eventuali comunicazioni trasmesse dai comuni con modalità diverse (e-mail ordinaria, PEC, ecc …) non potranno essere in alcun modo utili ai fini dell’inserimento nell’elenco definitivo degli aventi diritto al voto per corrispondenza che deve essere trasmesso al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
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Ultimo aggiornamento: 17 aprile 2025, 15:45